Il protocollo d’intesa[1] tra le parti sociali stabilisce un importante principio: nelle situazioni di emergenza come quella che tutti stiamo vivendo, non solo è permesso, ma è necessario che il datore di lavoro intervenga con misure incisive per evitare lo spargersi del contagio presso la propria azienda.
Quali sono queste misure ? oltre a quanto specificato nel DPCM dell’11/03 (lavoro agile, ferie, distanze interpersonali, ecc.), sono principalmente due:
1. la prima riguarda l’obbligo di informare lavoratori e visitatori sulla necessità assoluta di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e di rivolgersi, in tal caso, alle autorità sanitarie; il punto può essere facilmente assolto con cartelli ben visibili affissi all’ingresso e nei locali aziendali più importanti; ed anche con appositi dépliant informativi;
NOTA → il divieto è duplice: sia di entrare con i sintomi, sia di permanere in azienda con sintomi insorti in seguito.
2. la seconda riguarda la facoltà (non l’obbligo), di misurare la temperatura corporea di chi entra in azienda; se questa temperatura supererà i 37,5° l’accesso sarà vietato; in tali casi le persone saranno isolate e fornite di mascherine, senza recarsi al pronto soccorso ma contattando l’autorità sanitarie.
Dal punto di vista della Privacy occorre notare che la rilevazione della temperatura corporea rappresenta un trattamento di dati personali, anzi “sensibili”: adottando il principio della minimizzazione dei dati[2] appare appropriato registrare la febbre e identificare l’interessato solo se è stata superata la soglia di temperatura.
È necessario, comunque, fornire un’informativa sul trattamento di tali dati, astrattamente anche orale, ma meglio per tutti se scritta, dove indicare la base giuridica di tale trattamento, la durata dell’eventuale conservazione dei dati, le figure autorizzate al trattamento e le misure tecniche e organizzative adottate per tali dati “sensibili” (es. sicurezza dei dati, metodi d’accesso, salvataggi, ecc.).
Ricapitolando, se si vogliono rilevare le temperature occorrono tre distinti moduli:
- l’informativa specifica
- la nomina, corredata delle istruzioni, per le persone autorizzate alla rilevazione
- il registro dei dati.
Ma è possibile, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra scritto, continuare a chiedere ai lavoratori e ai visitatori all’ingresso di compilare la modulistica riferita agli spostamenti effettuati dal soggetto, ai luoghi in cui è stato e ad altre domande inerenti il suo rischio di salute ?
Di nuovo la risposta è positiva, sempre avendo cura di fornire un’adeguata informativa scritta ed una nomina alle persone autorizzate raccogliere dati; anche in questo caso valgono i principi generali della Privacy, tra cui quello già citato della minimizzazione dei dati, che ci prescrive, ad esempio, di non chiedere informazioni sulle persone contattate e/o sulle zone a rischio di epidemia in cui ci si è recati.
E il Garante Privacy, cosa dice ? Ha detto sì[3], anche se precedentemente non era dello stesso avviso.[4]
La nostra società è a disposizione con propri specialisti per l’eventuale consulenza in merito.
[1] Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020, promosso dal Presidente del Consiglio e dai Ministeri competenti in attuazione dell’art.1, comma 1, n. 9 – DPCM 11/03/2020
[2] Art. 5, comma 1, lettera c) – GDPR
[3] Interviste del Garante Privacy dal 17 al 20/03/2020 Doc- Web 9292565 e successive;
Dichiarazione del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19 adottata il 19/03/2020
[4] Comunicazione Garante Privacy del 02/03/2020 – Doc- Web 9282117