Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28/06/13 è stata pubblicata la nuova Direttiva 2013/29/UE relativa agli articoli pirotecnici.
Questa nuova disposizione va ad abrogare la precedente Direttiva 2007/23/CE.
Va subito detto che le disposizioni contenute nella nuova Direttiva andranno in vigore in Italia dal 1 luglio 2015, ma altri paesi europei le stanno già recependo.
La Direttiva è ovviamente in linea con le altre confermando:
- L’individuazione di Organismi notificati
- Gli obblighi del fabbricante
- I requisiti essenziali di sicurezza
- L’Approccio Modulare alla certificazione del prodotto.
Molto importante è la classificazione degli articoli pirotecnici effettuata in base alla loro pericolosità.
La classificazione in categorie è la seguente:
a) fuochi d’artificio:
i. categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;
ii. categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
iii. categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
iv. categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali:
i. categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
ii. categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
i. categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
ii. categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.
Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:
a) fuochi d’artificio:
i. categoria F1: 12 anni;
ii. categoria F2: 16 anni;
iii. categoria F3: 18 anni;
b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1: 18 anni.
Quali adempimenti spettano al produttore di articoli pirotecnici?
Innanzitutto la predisposizione di un fascicolo tecnico che analizzi i rischi connessi all’utilizzo del prodotto e dimostri il soddisfacimento dei “requisiti essenziali di sicurezza” riportati nella Direttiva.
L’individuazione di un organismo notificato che verifichi la conformità del prodotto o del processo o del sistema in base a uno dei moduli previsti:
- controllo di fabbricazione interna (modulo A);
- esame “CE” del tipo (modulo B);
- conformità al tipo (modulo C);
- garanzia qualità produzione (modulo D);
- garanzia qualità prodotto (modulo E);
- verifica sul prodotto (modulo F);
- verifica su un singolo pezzo (modulo G);
- garanzia qualità totale (modulo H).
Come in altri casi, il modulo H risulta il più qualificante poiché prevede la certificazione ISO 9001 del sistema qualità da parte dell’organismo notificato, garantendo che l’intero processo aziendale dalla progettazione, alla fabbricazione al controllo finale è condotto sulla base di procedure formalizzate e approvate (dall’ente).
Si segnala che nel gruppo di verifica di certificazione deve essere presente una figura tecnica con specifica competenza nei prodotti pirotecnici.
Il modulo H è da preferirsi per la positiva ricaduta sulla struttura organizzativa poiché estende il controllo certificativo su tutti i processi e non solamente sulla produzione e controllo.