Blog

Nuova Direttiva europea sugli articoli pirotecnici e fuochi d’artificio

Pubblicato da Claudio Pellizzari in Casi Studio, Risk Management & Compliance, Sistemi di gestione certificabili con Nessun commento

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28/06/13 è stata pubblicata la nuova Direttiva 2013/29/UE relativa agli articoli pirotecnici.

Questa nuova disposizione va ad abrogare la precedente Direttiva 2007/23/CE.

Va subito detto che le disposizioni contenute nella nuova Direttiva andranno in vigore in Italia dal 1 luglio 2015, ma altri paesi europei le stanno già recependo.

La Direttiva è ovviamente in linea con le altre confermando:

  1. L’individuazione di Organismi notificati
  2. Gli obblighi del fabbricante
  3. I requisiti essenziali di sicurezza
  4. L’Approccio Modulare alla certificazione del prodotto.

Molto importante è la classificazione degli articoli pirotecnici effettuata in base alla loro pericolosità.

La classificazione in categorie è la seguente:

a)    fuochi d’artificio:

i.         categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;

ii.         categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

iii.         categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

iv.         categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b)   articoli pirotecnici teatrali:

i.         categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

ii.         categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c)    altri articoli pirotecnici:

i.         categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;

ii.         categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

a)    fuochi d’artificio:

i.         categoria F1: 12 anni;

ii.         categoria F2: 16 anni;

iii.         categoria F3: 18 anni;

b)   articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1: 18 anni.

Quali adempimenti spettano al produttore di articoli pirotecnici?

Innanzitutto la predisposizione di un fascicolo tecnico che analizzi i rischi connessi all’utilizzo del prodotto e dimostri il soddisfacimento dei “requisiti essenziali di sicurezza” riportati nella Direttiva.

L’individuazione di un organismo notificato che verifichi la conformità del prodotto o del processo o del sistema in base a uno dei moduli previsti:

  • controllo di fabbricazione interna (modulo A);
  • esame “CE” del tipo (modulo B);
  • conformità al tipo (modulo C);
  • garanzia qualità produzione (modulo D);
  • garanzia qualità prodotto (modulo E);
  • verifica sul prodotto (modulo F);
  • verifica su un singolo pezzo (modulo G);
  • garanzia qualità totale (modulo H).

Come in altri casi, il modulo H risulta il più qualificante poiché prevede la certificazione ISO 9001 del sistema qualità da parte dell’organismo notificato, garantendo che l’intero processo aziendale dalla progettazione, alla fabbricazione al controllo finale è condotto sulla base di procedure formalizzate e approvate (dall’ente).

Si segnala che nel gruppo di verifica di certificazione deve essere presente una figura tecnica con specifica competenza nei prodotti pirotecnici.

Il modulo H è da preferirsi per la positiva ricaduta sulla struttura organizzativa poiché estende il controllo certificativo su tutti i processi e non solamente sulla produzione e controllo.

Scritto da Claudio Pellizzari

Claudio Pellizzari

Laureato in Ingegneria Meccanica, è consulente di direzione dal 1993 maturando una importante esperienza nella progettazione organizzativa delle piccole e medie imprese sia in ambito produttivo che dei servizi. Si occupa inoltre di sistemi informativi e comunicazione aziendale.

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

  • ARTEA S.r.l.
    Bologna, via Saragozza,185 051 6146706 info@artea.it