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La certificazione del Piano di Qualità a norma UNI ISO 10005 per le aziende del freddo

Pubblicato da Davide Babbini in Casi Studio, Sistemi di gestione certificabili con 2 Commenti

La legge

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 93 del 20/04/2012) del D.P.R. n. 43/2012 ha dato seguito, anche in Italia, al Regolamento europeo n. 842/2006, in vigore dal 5 maggio 2012.

Tale Regolamento ha lo scopo di ridurre le ridurre le emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra (idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo) in alcune tipologie di apparecchiature ed applicazioni industriali.

A tal fine il Regolamento individua i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento della certificazione delle imprese e del personale che operino su apparecchiature contenenti i suddetti gas.

Si tratta delle seguenti attività:

Installazione, manutenzione, recupero gas, controllo perdite, riparazione di:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria;
  • pompe di calore;
  • impianti fissi antincendio ed estintori;

Recupero di:

  • gas serra da commutatori ad alta tensione;
  • solventi da apparecchiature contenenti gas serra;
  • gas serra da impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore.

Gli obblighi

Le persone fisiche destinatarie, cioè essenzialmente i tecnici installatori/manutentori del freddo, sono obbligate a dotarsi di una specifica certificazione: trattasi del cosiddetto “patentino del frigorista”, già in vigore nel resto d’Europa.

Il patentino richiede formazione e superamento di esami sulla base del tipo di attività svolta e dell’esperienza posseduta.

Anche le persone giuridiche destinatarie, cioè essenzialmente le imprese, sono obbligate a dotarsi di certificazione ai sensi della norma UNI ISO 10005:2007 (Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per i piani della qualità).

Per potersi certificare le imprese devono anche soddisfare altri due requisiti riguardo il numero di persone certificate che impiegano e gli strumenti e procedure posseduti.

La certificazione, sia delle persone che delle imprese, può essere rilasciata solo da organismi accreditati da parte di Accredia e successivamente designati, solo se organismi di certificazione delle imprese, dal Ministero dell’Ambiente.

I soggetti certificati, inoltre, sono tenuti ad iscriversi in un apposito Registro presso la CCIAA (alla data di redazione del presente articolo non ancora creato): l’iscrizione degli operatori a tale Registro deve avvenire entro 60 giorni dall’istituzione dello stesso, pena la decadenza della possibilità di svolgere l’attività di lavoro.

In attesa del Registro è previsto un regime transitorio basato su certificati provvisori sia per le persone, che per le imprese (escluse le attività di cui agli ultimi tre punti del paragrafo precedente). Tale regime ha la durata di mesi sei.

Sono previste, inoltre, alcune deroghe ed esenzioni all’obbligo di certificazione delle persone per alcuni  tipi particolari di attività (si veda DPR 43/2012, art.11 e 12 –  http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/vari/dpr_attuazione_regolamento_ce_842_2006.pdf).

Sono, infine, previsti altri obblighi documentali con il sistema a regime (si veda DPR n. 43/2012, art.15).

Il Piano di Qualità

Il Piano della Qualità (PDQ) è un documento che, per soddisfare i requisiti di uno specifico progetto, prodotto, processo o contratto, specifica quali processi, procedure e risorse associate sono utilizzati, da chi e quando.

Il PDQ risponde a un’esigenza diversa dallo standard: può trattarsi del progetto o della produzione di un nuovo prodotto o servizio; della necessità di soddisfare un nuovo contratto o una nuova commessa; dello sviluppo di un nuovo processo aziendale.

Nel caso delle aziende del freddo, l’esigenza deriva da una nuova commessa di installazione, manutenzione, recupero gas, ecc.: poiché ogni commessa ha una propria specificità tecnica, logistica, tempistica, economica, qualitativa,  dove neppure il sistema qualità UNI EN ISO 9001, se esistente,  può arrivare, ecco che si supplisce con il PDQ.

Esso articola le cose da fare, il modo in cui farle e chi le deve fare: è quindi uno strumento per adattare il sistema di lavoro dell’impresa alla variabilità della specifica incombenza di lavoro.

Il PDQ prevede apposite procedure o istruzioni per soddisfare le esigenze, adottando il mai troppo noto criterio di graduazione della qualità: ad esigenza complessa – cui corrisponde rischio elevato – si risponde con mezzi elevati; ad esigenza semplice, e grado rischio ridotto, si risponde in modo semplice.

Per il personale aziendale il Piano della Qualità ha il valore di metodologia che produce migliore capacità di programmazione e controllo dei lavori e riduzione dei rischi, sprechi ed inefficienze.

Per l’utenza esterna (e per il legislatore, che, in senso lato, rappresenta noi cittadini europei) il PDQ  costituisce una garanzia contrattuale preventiva di capacità lavoro a regola d’arte e di tutela ambientale.

Cosa fare per certificare l’impresa

La realizzazione del Piano Qualità a norma UNI ISO 10005 richiede un certo arco di tempo, quantificabile da poche settimane a pochi mesi sulla base del livello organizzativo esistente in azienda: le imprese già in possesso del sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001 avranno un impegno  certamente assai minore rispetto alle altre.

Per predisporre il Piano Qualità è opportuno rivolgersi a società di consulenza con esperienza referenziata in materia, le quali possono sviluppare forme di lavoro di gruppo per consentire di abbattere tempi e costi.

È bene rammentare che la certificazione UNI ISO 10005 (tecnicamente si tratta di una certificazione di servizio) può avvenire solo al termine dell’intervento e in presenza di una concreta attuazione del Piano Qualità; che tale certificazione avviene esclusivamente a cura degli organismi accreditati, la cui scelta (e il costo) è a carico dell’impresa; che, nel caso di lavoro a gruppi di imprese, possono essere impostate forme di risparmio economico e di certezza procedurale.

Si rammenta, inoltre, come già più sopra accennato che Il DPR n. 43/2012  prevede anche altre due condizioni per essere certificati: l’impiego di personale certificato (non tramite certificati provvisori) in numero sufficiente per coprire il volume di lavoro e la disponibilità di strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività in oggetto (queste ultime sono automaticamente prodotte dal Piano della Qualità).

La certificazione ha una durata di 5 anni, con verifiche di sorveglianza sul campo, alternate annualmente con verifiche documentali da remoto (si veda il Regolamento Tecnico Accredia RT29 – rev. 00 –    http://www.accredia.it/UploadDocs/2479_RT_29rev_00final.pdf).

Scritto da Davide Babbini

Davide Babbini

Ingegnere elettronico, è consulente direzionale senior sui temi qualità, ambiente, sicurezza, Direttive europee e marcatura CE.
Opera per aziende di diverso settore economico e dimensione.

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